Art. 5.
(Convenzioni e promozioni).

      1. L'Ente Parco nazionale può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Campania per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.
      2. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale, l'Ente Parco nazionale può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco.